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Venerdì 23 Giugno 2023 10:25 | |||
STATUTO ASSOCIATIVO
ASSOCIAZIONE CULTURALE “NO-PROFIT” “ORIZZONTI”STATUTO INDICE TITOLO I – Disposizioni generali.Art. 1 – Denominazione,durata,sede. Art. 2 – Finalita’.
TITOLO II – Soci.Art. 3 – Categorie. Art. 4 – Modalita’ di ammissione.Art. 5 – Accettazione dello Statuto e del Regolamento. Art. 6 – Impegno associativo. Art. 7 – Diritti e doveri.Art. 8 – Affissioni,sottoscrizioni,circolari. Art. 9 – Quota associativa. Art. 10- Patrimonio.
TITOLO III – Organi sociali e loro attribuzioni. Art. 11 – Organi sociali.Art. 12 – Attribuzione delle cariche. Art. 13 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo. Art. 14 - Riunioni del Consiglio Direttivo.Art. 15 – Attribuzioni del Presidente. Art. 16 – Attribuzioni del Vice Presidente. Art. 17 – Attribuzioni del Tesoriere.Art. 18 – Attribuzioni del Segretario. Art. 19 – Attribuzioni dei Consiglieri. Art. 20 – Sostituzioni. Art. 21 – Scioglimento del Consiglio Direttivo. Art. 22 – Collegio dei Probiviri.Art. 23 – Collegio dei Revisori dei conti.
TITOLO IV – Assemblee e riunioni sociali.Art. 24 – Assemblea generale dei Soci. Art. 25 – Organi dell’Assemblea e loro funzioni. Art. 26 – Assemblea annuale dei Soci.Art. 27 – Riunioni e feste sociali.
TITOLO V – Provvedimenti disciplinari.Art. 28 – SanzionI.
TITOLO VI – Disposizioni finali.Art. 29 – Scioglimento dell’Associazione. Art. 30 – Omissioni. Art. 31 – Validità.Art. 32 – Norme transitorie (eventuali).
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TITOLO I – Disposizioni generali.
Art. 1 – Denominazione, durata, sede.1.1- E’ costituita un’Associazione no-profit, denominata “ORIZZONTI”, con sede provvisoria in Via Conte Giusso, 13/E Bari. L’Associazione ha una durata illimitata nel tempo ed è apartitica e apolitica.
Art. 2 – Finalità.2.1- L’Associazione intende promuovere iniziative di carattere artistico e culturale attraverso convegni, conferenze, dibattiti, seminari e concerti, mostre di arte, corsi di formazione e laboratori. Inoltre, ha lo scopo di valorizzare le bellezze del proprio territorio, attraverso l’organizzazione di attività ricreative, turistiche e sportive. 2.2- L’Associazione promuoverà attività di volontariato e solidarietà, possibilmente con la collaborazione di Enti e altre Associazioni che abbiano finalità similari.
TITOLO II – Soci.
ART. 3– Categorie.3.1- Le categorie dei soci sono: a) Soci onorari b) Soci ordinari 3.2- I soci onorari sono individuabili tra quanti, soci e/o non soci, abbiano acquisito particolari benemerenze a favore dell’Associazione. 3.3- I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta motivata del Presidente, previa acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Probiviri. 3.4- La delibera di nomina a socio onorario è assunta a maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio direttivo. 3.5- I soci onorari, pur non godendo dei diritti dell’elettorato attivo e passivo, possono partecipare alle varie attività promosse dalla Associazione. 3.6- Non possono essere nominati “onorari” i soci dimissionari a qualsiasi titolo.
Art. 4 – Modalità di ammissione dei soci ordinari.4.1-Coloro che intendono divenire soci devono formulare una domanda di ammissione, indirizzata al Presidente, su apposito modulo fornito dalla Segreteria dell’Associazione o prelevato dal sito internet dell’Associazione stessa. 4.2- Il Presidente sottopone la domanda al Consiglio Direttivo che delibera in merito. 4.3-Il Presidente invia all’interessato comunicazione scritta o via email della decisione consiliare, senza obbligo di motivazione.
Art. 5 – Accettazione dello Statuto e del Regolamento.5.1- Lo Statuto e il Regolamento dell’Associazione sono pubblicati sul relativo sito internet. 5.2- L’aspirante socio, con la presentazione della domanda di ammissione, dichiara di conoscere lo Statuto ed il Regolamento dell’Associazione, impegnandosi a rispettare le norme e tutte le disposizioni deliberate dall’Assemblea dei soci, dal Consiglio Direttivo e emanate dal Presidente, nei limiti delle loro rispettive competenze.
Art. 6 – Impegno associativo.6.1- L’impegno associativo dura per l’anno sociale in cui è accettata la domanda di ammissione ed è sempre rinnovabile.
Art. 7 - Diritti e doveri.7.1- Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota sociale e di ogni altra pendenza arretrata, hanno diritto: - all’elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto dal successivo art.11.3 e dalle incompatibilità elencate nel Regolamento interno(art. 6.3); - a partecipare alle manifestazioni sociali, riunioni ed assemblee dell’Associazione; - ad essere adeguatamente informati sulle attività promosse o da promuovere. 7.2- Eventuali attività da parte dei soci nell’Associazione sono svolte in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle proprie disponibilità. 7.3- I soci hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate, per attività prestate su incarico del Consiglio Direttivo. 7.4-Ogni socio deve: -rispettare le norme del presente Statuto; -partecipare alle assemblee; -favorire l’instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione con l’Associazione; -utilizzare in modo rispettoso i luoghi e le attrezzature messi a disposizione dell’Associazione da parte di altri Enti o Associazioni.
Art. 8– Affissioni, sottoscrizioni, circolari.8.1- I Soci non possono affiggere, senza autorizzazione del Presidente, avvisi o manifesti né promuovere collette, sottoscrizioni o inviare lettere circolari in nome dell’Associazione.
Art. 9 – Quota associativa.9.1- La quota sociale deve essere versata, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, al Tesoriere all’atto della prima iscrizione o del relativo rinnovo. 9.2- L’entità della quota sociale, deliberata dal Consiglio Direttivo, viene ratificata o modificata dall’Assemblea annuale ordinaria dei soci, regolarmente convocata, con specifico ordine del giorno, per l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.
Art. 10 – Patrimonio.10.1- Oltre alle quote sociali, l’Associazione potrà accettare contributi, donazioni, lasciti e sponsorizzazioni, con l’obbligo di impegnare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione di quanto previsto dall’art. 2.1 dello Statuto.
TITOLO III – Organi sociali e loro attribuzioni.
Art. 11 – Organi sociali.11.1- Gli Organi dell’Associazione sono: - l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - il Collegio dei Probiviri; - il Collegio dei Revisori dei conti.
11.2- L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo costituito da nove membri: il Presidente e otto Consiglieri. 11.3- I componenti dei suddetti Organi statutari, ad esclusione dell’ Assemblea ordinaria e straordinaria, sono eletti tra i propri soci, amministrativamente in regola e con una anzianità di iscrizione continuativa ed ininterrotta di almeno tre anni all’Associazione. 11.4- Il Consiglio direttivo e gli altri Organi elettivi durano in carica un triennio e i suoi componenti sono rieleggibili. 11.5-L’Assemblea straordinaria dei soci, per il rinnovo degli Organi statutari avviati alla normale scadenza, deve essere convocata entro la prima decade del mese di ottobre dell’anno conclusivo del triennio, per esplicitare modalità e tempi per le operazioni di votazione. 11.6-Le votazioni, per gli adempimenti di cui al precedente comma, devono svolgersi entro il successivo mese di novembre e la proclamazione degli eletti, esperite le procedure elettorali definite nel Regolamento, deve avvenire entro il 20 dicembre. 11.7- Il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei conti, neoeletti, salvo quanto previsto dal successivo art. 21.4, entreranno nella pienezza delle loro funzioni il 1° gennaio successivo. 11.8-Le incombenze non portate a compimento dagli altri Organi statutari uscenti saranno definite dagli Organi neoeletti. 11.9- Le cariche assunte in seno ai suddetti Organi sono svolte a totale titolo gratuito. 11.10- Il periodo eccezionalmente trascorso “in prorogatio” dai vari Organi statutari non concorre alla durata del triennio sociale di cui al precedente comma 11.4. 11.11- Per quanto attiene al quorum necessario per la validità delle votazioni, alle modalità di espressione del voto e alle compatibilità elettive nei suddetti Organi, si rinvia alle apposite norme del Regolamento associativo.
Art. 12 – Attribuzione delle cariche.12.1- Nella prima riunione il nuovo Consiglio Direttivo elegge con votazione segreta: - il Vice Presidente - Il Tesoriere - il Segretario 12.2- Il Presidente ed i Consiglieri, se uscenti, sono tenuti, ciascuno per l’incarico ricoperto, a consegnare ai nuovi eletti gli stampati, la corrispondenza ufficiale, i registri contabili e dei verbali, le schede dei soci e quant’altro costituisce patrimonio dell’Associazione. Tanto deve risultare da verbale di consegna.
Art. 13 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo.13.1- Il Consiglio Direttivo: - propone iniziative compatibili con le finalità dell’Associazione anche con Enti ed Associazioni esterne; - provvede alla stesura del programma annuale delle attività; -delibera la convocazione delle Assemblee, ordinaria e straordinaria, dei soci e la calendarizzazione delle manifestazioni sociali; -redige e presenta all’Assemblea la relazione annuale sull’attività dell’Associazione; -delibera l’entità della quota sociale e degli eventuali contributi di partecipazione alle attività; -delibera su tutte le questioni sottoposte al suo esame e di propria competenza; -conferisce ad alcuni dei suoi componenti incarichi particolari; -conferma il conto consuntivo e il bilancio preventivo compilati dal tesoriere; -assegna ad alcuni soci incarichi che richiedono una particolare competenza;
-propone all’Assemblea straordinaria, all’uopo convocata con specifico ordine del giorno, eventuali modifiche dello Statuto; - ratifica i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza; - nomina la Commissione elettorale; -assume l’iniziativa di deferimento del socio al Collegio dei Probiviri, in caso di mancato rispetto delle norme del presente Statuto e del Regolamento interno. 13.2- Analoga iniziativa viene adottata in caso di comportamenti di soci che rechino pregiudizio agli scopi e al patrimonio dell’Associazione.
Art. 14 – Riunioni del Consiglio Direttivo.14.1- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno una volta ogni due mesi, mediante avviso personale per posta ordinaria o elettronica. 14.2- Il suddetto avviso, contenente l’ordine del giorno ed eventuali documenti necessari per la discussione, deve essere comunicato ad ogni Consigliere almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di urgenza è sufficiente la sola convocazione telefonica. 14.3- Per la validità delle riunioni e delle delibere è richiesta la presenza del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente. 14.4- Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. 14.5- La convocazione del Consiglio da parte del Presidente è obbligatoria in caso di richiesta scritta e motivata, presentata da un terzo dei suoi componenti. 14.6- Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 14.7- Il verbale delle riunioni del Consiglio, redatto dal Segretario ed inserito in un apposito registro, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dopo essere stato letto ed approvato dai componenti il Consiglio. 14.8- La mancata presenza, non motivata, di un componente il Consiglio a tre riunioni consecutive del Consiglio stesso ne comporta l’immediata decadenza.
Art. 15– Attribuzioni del Presidente.15.1- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione. 15.2- Egli, inoltre: - convoca e presiede il Consiglio Direttivo; - convoca, su deliberazione del Consiglio, le Assemblee, straordinaria e ordianaria,dei Soci; - predispone e sottopone al Consiglio direttivo, per l’approvazione, il piano annuale della vita e delle attività dell’Associazione; - segnala al Consiglio direttivo eventuali comportamenti antistatutari dei soci, da sottoporre al giudizio del Collegio dei Probiviri; - assume l’autonoma iniziativa di convocare l’assemblea straordinaria dei soci, in presenza di eventi eccezionali; - sovrintende a tutti gli adempimenti, previsti per legge, in caso di eventuale scioglimento dell’Associazione; - cura, di volta in volta, a propria tutela penale e amministrativa e a garanzia dei soci partecipanti ai viaggi organizzati, l’acquisizione, agli atti della Associazione, della certificazione attestante l’agibilità dei mezzi di trasporto messi a disposizione dalle Agenzie di viaggio prescelte; - accorda, con poteri discrezionali, permessi ed inviti ad estranei per partecipare a manifestazioni organizzate dall’Associazione, fatti salvi i diritti prioritari dei soci e nei limiti delle disponibilità logistiche; - esercita tutte le altre attribuzioni a lui conferite dal presente Statuto e dal Regolamento.
15.3-La carica di Presidente è sempre rinnovabile per elezione.
Art. 16 - Attribuzioni del Vice Presidente.16.1-In caso di assenza temporanea o di breve impedimento, il Presidente viene sostituito in ogni sua attribuzione, funzione e responsabilità dal Vice Presidente.
Art. 17– Attribuzioni del Tesoriere.17.1-Il Tesoriere, fermo restando l’obbligo per l’Associazione di munirsi di un conto corrente postale o bancario: - redige il conto consuntivo, contenente tutte le entrate e le spese sostenute nell’anno sociale trascorso e predispone il bilancio preventivo, con le previsioni di entrate e di spese per l’anno sociale successivo; - riscuote le quote sociali; - esegue i pagamenti su mandato firmato dal Presidente, informandone il Consiglio; - tiene diligentemente la contabilità; - cura l’inventario, aggiornato di tutto ciò che appartiene all’Associazione. 17.2- I predetti documenti contabili, acquisito il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori dei conti, sono confermati dal Consiglio direttivo ed approvati dall’Assemblea ordinaria annuale dei soci.
Art. 18– Attribuzioni del Segretario. 18.1-Il Segretario cura: - la tenuta regolare del registro contenente i verbali del Consiglio Direttivo; - la classificazione e conservazione del carteggio sociale e dell’archivio; - la pubblicazione degli avvisi e degli atti provenienti dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal Presidente; - la tenuta dell’Albo dei soci, le iscrizioni e le eventuali cancellazioni.
Art. 19 – Attribuzioni dei Consiglieri.19.1- I Consiglieri collaborano con il Presidente per il miglior funzionamento dell’Associazione, in conformità alle sue finalità istituzionali e portano in Consiglio eventuali richieste dei Soci.
Art. 20 – Sostituzioni. 20.1- a) del Presidente. Qualora si presenti la necessità di sostituire il Presidente, per dimissioni o per altra causa comportante l’impossibilità di svolgere in maniera duratura le proprie funzioni, la carica viene assunta dal socio che, nell’ultima elezione a candidato a Presidente, sia stato proclamato primo dei non eletti dalla Commissione elettorale. 20.2- Nell’impossibilità di procedere alla sostituzione del Presidente, per mancanza di candidati votati, l’incarico sarà ricoperto dal Vice Presidente dell’Associazione sino al termine del mandato. 20.3-b) dei Consiglieri. In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più Consiglieri, il Direttivo provvede alla surroga del socio o dei soci che nell’ultima elezione siano stati dichiarati dalla Commissione elettorale “primi dei non eletti”. 20.4- Nell’impossibilità di procedere alla sostituzione di uno o più Consiglieri, il Consiglio direttivo continuerà ad operare in piena legittimità, e fino alla naturale scadenza triennale, con la sola permanenza in carica di almeno i due terzi dei componenti.
20.5- Per quanto riguarda la elezione degli Organi di cui ai suddetti paragrafi, lettere a e b), si dispone che a parità di suffragi venga eletto il socio con maggiore anzianità di appartenenza all’Associazione e, in caso di ulteriore parità, il più anziano in età.
Art. 21 – Scioglimento del Consiglio.21.1- In caso di dimissioni della totalità dei componenti il Consiglio Direttivo, prima del compimento del normale triennio, tutti gli altri Organi statutari vengono considerati decaduti. 21-2- Il Presidente dimissionario dell’Associazione resterà in carica solo per svolgere ordinaria amministrazione; egli, infatti, entro dieci giorni dalle suddette dimissioni, deve convocare l’Assemblea straordinaria dei soci per dare inizio alle nuove procedure elettorali, di concerto con la Commissione elettorale. 21.3- Le elezioni devono aver luogo entro e non oltre due mesi dallo scioglimento del Consiglio, con conseguente proclamazione degli eletti. 21.4- La decorrenza del triennio di funzionamento dei nuovi Organi statutari, limitatamente al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma 21.1, inizierà comunque dal 1° gennaio successivo. 21.5- Il periodo intercorrente tra il giorno della proclamazione degli eletti e il successivo 31 dicembre, eccezionalmente, deve essere considerato periodo aggiuntivo al normale triennio di cui al precedente articolo 11.4 21.6- I componenti del Consiglio Direttivo dimissionario e di tutti gli altri Organi statutari sono tenuti a consegnare agli Organi neoeletti, entro dieci giorni dall’espletamento di tutti gli adempimenti elettorali, i documenti in loro possesso, a seconda delle funzioni ricoperte.
Art. 22 – Collegio dei Probiviri.22.1- Contestualmente alle votazioni per il rinnovo degli organi statutari di cui all’art 11.3 del presente Statuto, vengono eletti cinque Probiviri tra i soci che abbiano almeno tre anni di effettiva ed ininterrotta iscrizione all’Associazione. 22.2- Il Presidente dell’Associazione convoca, in prima seduta, il Collegio neoeletto. Tale organo così composto elegge nel suo seno il Presidente e il Segretario. 22.3- Il Collegio dei Probiviri: - valuta il rispetto delle norme statutarie da parte dei Soci e assume i conseguenti provvedimenti; - interviene per dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Soci e gli Organi dell’Associazione; - giudica e sanziona comportamenti anti statutari dei componenti i vari Organi associativi; - esprime parere, al Consiglio direttivo, sulla proposta di nomina a socio onorario. 22.4- I ricorsi presentati dai soci avverso i comportamenti antistatutari di cui al precedente comma, devono essere formulati per iscritto ed inviati con lettera raccomandata, entro dieci giorni dai fatti contestati, al Presidente del Collegio e, per conoscenza, al Presidente dell’Associazione. 22.5- Il Presidente del Collegio convocherà tempestivamente l’Organo decisionale per l’esame e la valutazione del ricorso e potrà convocare i diretti interessati prima di emettere giudizio definitivo. 22.6- Concluse le procedure istruttorie, il Collegio assume, all’unanimità o a maggioranza, la inappellabile decisione sanzionatoria o assolutoria mediante motivata delibera. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. 22.7- Il grado di sanzione comminato, di cui all’art.28 del presente Statuto, è comunicato al Presidente dell’Associazione. Quest’ultimo, informato il Consiglio Direttivo, invia con lettera raccomandata agli interessati comunicazione della definitiva decisione assunta dal Collegio dei Probiviri. Analoga procedura è seguita per le delibere assolutorie.
22.8- Il Collegio dei Probiviri non può svolgere le sue funzioni in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti e di impossibilità ad effettuare surroghe. 22.9- Tutte le pendenze non definite saranno affrontate dal Collegio subentrante. 22.10-Per il Collegio dei Probiviri valgono le stesse norme disposte dai precedenti artt. 14.4 e 20.5. 22.11- I Probiviri durano in carica un triennio sociale e sono rieleggibili.
Art. 23 – Collegio dei Revisori dei Conti.23.1- Contestualmente alle votazioni per il rinnovo degli organi statutari di cui all’art 11.3 del presente Statuto, vengono eletti, previa candidatura, tre Revisori dei Conti tra i soci che abbiano almeno tre anni di effettiva ed ininterrotta iscrizione all’Associazione. 23.2- Il Presidente dell’Associazione convoca in prima seduta i componenti eletti che nominano nel loro interno il Coordinatore e il Segretario. 23.3- Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica trimestralmente il buon andamento del bilancio di cassa ed esprime parere obbligatorio sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo. 23.4- Nella ipotesi di riscontro di irregolarità contabili, il Collegio invia al Presidente del Consiglio Direttivo relazione scritta, motivando le proprie osservazioni, con invito ad apportare le necessarie correzioni e/o giustificazioni. 23.6- I Revisori dei Conti durano in carica un triennio sociale e sono rieleggibili. 23.7- Per i Revisori valgono le stesse norme previste dai precedenti artt. 14.4 e 20.5.
TITOLO IV – Assemblee e riunioni sociali.
Art. 24 – Assemblea generale dei Soci.24.1- L’Assemblea generale dei Soci, organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti i Soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale e di ogni pendenza arretrata. 24.2- L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, nei casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento interno dell’Associazione. 24.3- Le Assemblee, ordinarie e/o straordinarie, vengono indette mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora in duplice convocazione, del luogo di adunanza e dell’ordine del giorno. La comunicazione deve essere inviata, anche tramite posta elettronica, almeno dieci giorni prima del giorno stabilito per l’adunanza. 24.4- L’Assemblea ordinaria dei soci è regolarmente valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno di tutti i soci. In seconda convocazione, disposta anche nello stesso giorno, l’Assemblea può aver luogo con qualsiasi numero di soci intervenuti. I poteri dell’Assemblea ordinaria sono: a) valutazione delle attività svolte nell’anno sociale trascorso; b) approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo annuale; c) proposte di eventuali integrazioni al programma annuale delle attività del nuovo anno sociale. d) eventuali modifiche/integrazioni del Regolamento interno dell’Associazione.
Art. 25 – Organi dell’Assemblea e loro funzioni.25.1- Le Assemblee sono presiedute normalmente dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci. 25.2- Il Presidente dell’Assemblea, constatata la validità della stessa, nomina il Segretario di seduta, ne dirige l’andamento e regola la discussione. 25.3- Nelle varie tipologie assembleari, in caso di votazione segreta riguardante persone, l’Assemblea nomina due scrutatori.
25.4- In quest’ultimo caso, il Presidente dell’Assemblea, chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio. 25.5- Il Segretario redige il verbale riportante le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea.Il suddetto verbale, sottoscritto dai componenti l’Ufficio di Presidenza e, in caso di votazione segreta, dagli scrutatori, deve essere consegnato, insieme ai documenti votati, al Segretario dell’Associazione per l’archiviazione o per l’esecuzione della volontà assembleare. 25.6- Le schede usate nella eventuale votazione segreta saranno invece distrutte, decorsi trenta giorni dalla data dell’Assemblea, dal Presidente dell’Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale di cui sopra e di trarne copia. 25.7- L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei Soci presenti. Normalmente il sistema di votazione è per alzata di mano. 25.8- L’Assemblea straordinaria è convocata e si svolge con le stesse modalità disposte per l’Assemblea ordinaria. Può essere richiesta dal Presidente dell’Associazione, dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci. 25.9- La richiesta di convocazione dell’Assemblea straordinaria presentata dai Soci deve contenere l’ordine del giorno da discutere, essere sottoscritta dai richiedenti amministrativamente in regola ed indirizzata e consegnata personalmente al Presidente dell’Associazione. 25.10- L’Assemblea riunita in via straordinaria delibera: a) in merito allo specifico ordine del giorno per il quale è stata convocata; b) sulle richieste di modifica dello Statuto; c) sulla sfiducia al Presidente dell’Associazione, al Consiglio Direttivo, al Collegio dei Probiviri ed al Collegio dei Revisori; d) sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale. 25.11- Le riunioni assembleari di cui alle lettere a) e b) sono da ritenersi valide qualora i soci presenti in prima convocazione superino la maggioranza assoluta degli iscritti; in seconda convocazione, disposta anche nello stesso giorno, l’Assemblea è ritenuta valida quando sia presente almeno un terzo degli iscritti. 25.12- Per la delibera riguardante la lettera a) del precedente comma 25.10 è richiesta la maggioranza semplice, mentre per la delibera riguardante la lettera b) dello stesso comma è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci presenti. 25.13- Per le delibere riguardanti le lettere c) e d) del precedente comma 25.10 è richiesta in prima convocazione la presenza dei due terzi dei soci, in seconda convocazione la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti ed il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
Art. 26 – Assemblea annuale dei Soci.26.1- L’anno sociale e l’esercizio finanziario hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre. 26.2- L’Assemblea ordinaria dei Soci per la discussione e la votazione sull’attività sociale e finanziaria in consuntivo ed in preventivo, deve aver luogo di norma entro il mese di Febbraio dell’anno sociale di riferimento. 26.3- Le relazioni sull’attività associativa e sulla gestione finanziaria saranno svolte rispettivamente dal Presidente e dal Tesoriere nella sfera delle proprie competenze. 26.4- I componenti del Consiglio Direttivo non partecipano alle votazioni sulle relazioni del Presidente e del Tesoriere.
Art. 27 – Riunioni e feste sociali.27.1- Il luogo, la data, l’ora e le modalità di svolgimento delle riunioni e feste sociali vengono stabilite dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
27.2- Alle riunioni ed alle feste sociali hanno diritto di partecipare i soci ordinari amministrativamente in regola ed i soci onorari. 27.3- Possono partecipare, secondo quanto previsto dall’art.15.2, i familiari ed eventuali ospiti di ciascun socio, che si fa carico delle relative quote.
TITOLO V – Provvedimenti disciplinari.
Art. 28 – Sanzioni.28.1- La violazione delle norme del presente Statuto e del Regolamento e, in generale, tutto ciò che causi disarmonia tra i soci o contravvenga ai doveri della convivenza civile, comportano, nei confronti dei loro autori ed a seconda della gravità e della recidività, i seguenti provvedimenti: 1- Il richiamo. 2- La sospensione temporanea dall’Associazione. 3- L’espulsione dall’Associazione. 28.2- Tutti i provvedimenti, esaminati i fatti ed ascoltati gli attori, vengono assunti dal Collegio dei Probiviri e comunicati al Presidente dell’Associazione per i successivi adempimenti di cui all’art.22.7 del presente Statuto. 28.3- Nel caso di provvedimenti da adottare nei confronti degli Organi statutari, comportanti la loro destituzione, la delibera del Collegio dei Probiviri sarà inviata al Presidente dell’Associazione che provvederà con immediatezza ad informare gli interessati e, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, convocherà l’Assemblea straordinaria dei soci. Per quant’altro non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni di cui all’art.25.13 dello Statuto.
TITOLO VI – Disposizioni finali.
Art. 29 – Scioglimento dell’Associazione.29.1- L’eventuale scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci con le modalità previste dall’art.25.13 del presente Statuto e dal Regolamento interno dell’Associazione. 29.2- Il Patrimonio dell’Associazione sarà devoluto per finalità di utilità sociale. 29.3- Per qualsiasi contestazione giudiziaria , sia in sede attiva sia passiva, sarà competente, sempre ed inderogabilmente, il Foro di Bari.
ART. 30 - Omissioni.Per quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto, saranno osservate, ove applicabili, le disposizioni contenute nel Codice Civile.
Art. 31 – Validità.Il presente Statuto, approvato dall’Assemblea generale straordinaria dei Soci il 30-03-2019, entra in vigore a partire dal 01-07-2020. Esso integra e sostituisce il precedente Statuto redatto in data 26 gennaio 2006 ed allegato all’atto costitutivo dell’Associazione del 26 gennaio 2006 registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 4 aprile 2006.
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Ultimo aggiornamento Venerdì 23 Giugno 2023 10:33 |