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Martedì 29 Novembre 2011 13:50 | ||||||||||||||||
REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLO STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE “NO-PROFIT” “ORIZZONTI” REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLO STATUTO INDICE
PREMESSA PARTE PRIMA Art. 1 – Iscrizioni. Art. 2 – Doveri e diritti dei soci ordinari. Art. 3 – I soci onorari. Art. 4 – Le assemblee di soci. PARTE SECONDA Art. 5 – La Commissione elettorale. PARTE TERZA Art. 6 – La presentazione delle candidature e tempistica delle procedure elettorali. Art. 7 – Procedure per l’avvio delle operazioni elettorali. Art. 8 – Le operazioni di voto. Art. 9 – La proclamazione degli eletti. PARTE QUARTA Art. 10 – Il Consiglio direttivo, il Presidente e le cariche interne. Art. 11 – Decadenze. Art. 12 –Il Collegio dei Probiviri. Art. 13 –Le azioni sanzionatorie o assolutorie del Collegio dei Probiviri. Art. 14 – Il Collegio dei Revisori dei conti.
PARTE QUINTA Art. 15 – I ricorsi. PARTE SESTA Art. 16 – Anno sociale e esercizio finanziario. Art. 17 – Scioglimento della Associazione. Art. 18 – Modifiche dello Statuto e del Regolamento. Nota finale
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PREMESSA
L’Associazione - no-profit – “Orizzonti”
-è costituita dagli Organi di cui all’art. 11 dello Statuto, attraverso i quali provvede al suo funzionamento e controllo;
-persegue la conoscenza del patrimonio naturale e artistico del territorio, nazionale e internazionale;
-favorisce attività di volontariato e solidarietà civile.
Il presente
Regolamento,
contiene disposizioni applicative dello Statuto dell’Associazione.
Statuto e Regolamento sono consultabili sul sito dell’Associazione.
PARTE PRIMA Art. 1 – Iscrizioni. 1.1-L’iscrizione all’Associazione è annuale, è individuale e avviene nei modi di cui all’art. 4 dello Statuto. 1.2-Coloro che intendono iscriversi all’Associazione devono compilare un modello di domanda, reso disponibile sul sito dell’Associazione (www.associazioneorizzonti.com) e consegnarlo direttamente in segreteria o inviarlo per posta. 1.3-Il modello di domanda deve contenere: i dati necessari alla identificazione e reperibilità del richiedente, l’indicazione del socio presentatore, l’impegno alla piena osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi statutari, la liberatoria per il trattamento dei dati personali, firma autografa. 1.4-Il richiedente, ricevuta la comunicazione di accettazione della domanda (art.4.3 dello Statuto), nel più breve tempo possibile, deve formalizzare l’iscrizione mediante il versamento, in segreteria, della quota associativa. 1.5-La quietanza del versamento della quota individuale e la tessera del socio sono i due documenti che attestano il perfezionamento dell’appartenenza all’Associazione. 1.6-La tessera del socio è strettamente personale ed è valida solo per l’anno sociale in corso. 1.7- Il tempo del rinnovo dell’ iscrizione all’Associazione è stabilito dal Consiglio direttivo.
Art. 2 –Doveri e diritti dei soci ordinari.
2.1-I soci ordinari hanno pari doveri e diritti (art. 7 dello Statuto). L’inosservanza di quanto disposto dall’art.7.4 dello Statuto, comporta la limitazione dei diritti o, nei casi più gravi, l’espulsione dalla Associazione (art.28.1 dello Statuto). Ogni decisione sanzionatoria è assunta, con motivata delibera, dal Collegio dei Probiviri (art. 22.6 e 22.7 dello Statuto). 2.2 –Le tipologie partecipative di ogni socio alla vita e alle attività della Associazione, in linea di massima, sono così distinte:
a)–Presenza alle assemblee e alle attività culturali. E’ diritto-dovere del socio: - presenziare alle assemblee e partecipare alle operazioni di voto; - dare la personale adesione alle manifestazioni culturali associative. È nelle suddette attività che si realizza l’oggetto proprio della Associazione, la stessa sua ragion d’essere.
b)–Partecipazione agli spettacoli. Considerati i limitati posti disponibili nelle strutture ospitanti, rispetto al numero degli iscritti, la messa a disposizione degli inviti, riservati esclusivamente ai soci, cesserà con l’esaurimento delle relative disponibilità. L’assenza del socio a uno spettacolo prenotato non comporta la restituzione della somma versata.
c)–Partecipazione ai viaggi organizzati. La partecipazione ai viaggi programmati è volontaria e consentita nei limiti della capienza del mezzo di trasporto e della disponibilità alberghiera. La mancata partecipazione del socio, per sopraggiunti motivi, ad un viaggio prenotato, comporta l’intera restituzione della quota versata, a condizione che sia possibile la preventiva sostituzione con altro partecipante. Mancando tale compensazione, saranno applicate le penali, di volta in volta, disposte dalla Agenzia di viaggio organizzatrice e rese note a tutti i soci al momento della prenotazione del viaggio.
d)–Partecipazione alle feste sociali. La partecipazione alle feste sociali organizzate dall’Associazione è volontaria, con oneri a carico del socio. La mancata partecipazione alla festa sociale, già prenotata, potrebbe non consentire la restituzione della somma versata, nel caso in cui non sia possibile compensare l’assenza con altra persona.
e)–Svolgimento di incarichi . Il socio può ricevere, dal Consiglio direttivo, particolari incarichi. Nella lettera di conferimento devono essere precisati: l’oggetto e la finalità dell’incarico, il limite della eventuale spesa sostenibile e la data presumibile della conclusione. Al termine dell’attività delegata, il socio deve presentare una relazione scritta sulla attività svolta e sui risultati conseguiti, corredata dalla documentazione, attestante le spese sostenute per il rimborso(art.7.3 dello Statuto).
Art. 3 – I soci onorari.
3.1-I soci onorari possono essere nominati tra coloro che, soci e/o non soci, provenendo dal campo dell’arte, dello spettacolo, delle scienze umane, delle tradizioni e usi popolari, abbiano contribuito o contribuiscono alla crescita culturale dell’Associazione (art.3.2 /3.5 dello Statuto). 3.2-La nomina a socio onorario viene comunicata direttamente alla persona interessata e, successivamente, a tutti i soci attraverso i consueti canali informativi della Associazione. La consegna della tessera a socio onorario può avvenire nel corso della assemblea ordinaria annuale.
Art. 4 – Le assemblee dei soci.
4.1-Le convocazioni delle assemblee, ordinaria e straordinaria, sono deliberate dal Consiglio direttivo e comunicate ai soci dal Presidente dell’Associazione (art.24.2 dello Statuto). 4.2-Gli avvisi di convocazione notificati ai soci, per via telematica e/o per posta ordinaria, non meno di 10 giorni antecedenti la data stabilita per la riunione assembleare (art. 24.3 dello Statuto), devono contenere: a) data e luogo dell’incontro; b) orario di prima e seconda convocazione; c) ordine del giorno; d) firma del Presidente.
4.3-Le assemblee devono svolgersi secondo le seguenti modalità: a)costituzione dell’Ufficio di presidenza composto, normalmente, dal Presidente dell’Associazione e da un segretario verbalizzante indicato dallo stesso Presidente, che non sia il segretario del Consiglio direttivo; b) introduzione degli argomenti posti all’ordine del giorno; c) discussione; d)eventuale presentazione di mozioni seguite da dichiarazioni di voto, una a favore e una contraria alla singola mozione; e) votazioni, nella ipotesi in cui l’o.d.g. le richieda. 4.4-Le votazioni in assemblea avvengono normalmente per alzata di mano (art. 25.7 dello Statuto). Diversamente, previa deliberazione della stessa assemblea, le votazioni possono anche avvenire : a) per appello nominale; b) per scrutinio segreto. 4.5-Le votazioni mediante scrutinio segreto sono obbligatorie quando siano richieste valutazioni coinvolgenti una o più persone. In tal caso si rende necessaria la verifica dei poteri dei soci presenti. 4.6 L’assemblea straordinaria dei soci, convocata ai sensi dell’art. 11.5 dello Statuto, è considerata “assemblea informativa” sulle modalità elettive negli Organi associativi e, come tale, può svolgersi in unica seduta e senza la richiesta di una maggioranza qualificata dei soci. 4.7 In deroga a quanto disposto dal succitato art.11.5 dello Statuto, a) valutata ogni eventuale indisponibilità logistica, presso la quale svolgere l’assemblea; b) considerate le eventuali emergenze sanitarie, il Consiglio direttivo, in via del tutto eccezionale e con propria motivata delibera, potrà inviare a tutti i soci solo un foglio esplicativo contenente notizie e chiarimenti di cui ai successivi artt. 6 – 7 – 8 - 9 del presente Regolamento ( Mod. All. 13 al Regolamento). 4.8-Per quant’altro non previsto nel presente articolo, si rinvia agli artt. 24-25-26 dello Statuto.
PARTE SECONDA
Art. 5 – La Commissione elettorale.
5.1-La Commissione elettorale è composta da tre membri, scelti tra i soci che abbiano conoscenza delle basilari norme elettorali. 5.2-Il Consiglio direttivo, in prossimità del completamento del proprio mandato triennale, nomina (art.13.1 dello Statuto) il Presidente e due componenti della Commissione (Mod. All. 9 al Regolamento). L’accettazione della nomina preclude ogni possibilità del socio a candidarsi negli Organi statutari. 5.3-Ricorrendo le condizioni di cui all’art.21 dello Statuto, ove il Consiglio direttivo dimissionario non abbia già provveduto a nominare la Commissione elettorale, il Presidente dell’Associazione rimasto in carica per l’ordinaria amministrazione, data l’eccezionalità dell’evento, provvederà direttamente alla nomina della predetta Commissione. 5.4-Nella seduta d’insediamento la Commissione elettorale designa, nel suo interno, il Segretario al quale è affidata la tenuta del registro dei verbali delle riunioni. 5.5-Le competenze della Commissione elettorale, in quanto Organo non elettivo, sono così definite: a) attivazione delle procedure obbligatorie, per un corretto avvio delle operazioni di voto; b) verifica della validità delle candidature; c) acquisizione delle liste elettorali; d) predisposizione delle schede elettorali; e) nomina del seggio elettorale; f) allestimento del seggio e consegna del materiale di cancelleria; g) controllo della regolarità di svolgimento delle operazioni del seggio; h) esame dei ricorsi avverso la regolarità delle candidature e/o delle procedure elettorali; i) proclamazione degli eletti. Dei predetti adempimenti deve risultare traccia nel registro dei verbali della Commissione. 5.6-La Commissione elettorale, per manifesta inadempienza o difficoltà nell’espletamento delle sue funzioni, può essere dimissionata, in parte o per intero, dal Consiglio direttivo. Lo stesso Organo direttivo procede, con propria delibera, alla surroga parziale e/o totale dei suoi componenti. 5.7-La Commissione elettorale non è Organo competente a dare interpretazioni autentiche dello Statuto e le sue funzioni cessano con la proclamazione degli eletti. 5.8-Il comportamento del singolo membro o dell’intera Commissione elettorale, che risultasse antistatutario e palesemente di parte, può essere motivo di deferimento al Collegio dei Probiviri. 5.9 – Il predetto comma sarà applicabile ad avvenuto insediamento del Collegio dei Probiviri.
PARTE TERZA
Art. 6 – La presentazione delle candidature e tempistica delle procedure elettorali.
6.1-Per la candidatura in uno degli Organi statutari dell’Associazione (art.11.1 Statuto) valgono i presupposti stabiliti al comma 11.3 dello Statuto. 6.2-Le domande di candidatura (Mod. All.8), complete dei dati personali, della indicazione dell’Organo statutario per il quale si intende concorrere, delle firme autografe, devono essere indirizzate e presentate direttamente al Presidente dell’Associazione o a un suo delegato Sul modello della candidatura presentata devono essere annotate in calce: l’ora e il giorno della presentazione con le firme del ricevente e del candidato. Una copia della domanda, così sottoscritta, viene rilasciata al candidato presentatore. 6.3-Le relazioni di coniugio (marito-moglie) e le parentele di primo e secondo grado (padre/madre-figlio/figlia, nonno/nonna-nipoti, fratello/sorella), escludono ogni contemporanea possibilità di candidatura. 6.4-La tempistica da osservare, per l’avvio delle procedure elettorali e per la presentazione delle candidature, è contenuta nel sottoindicato prospetto riassuntivo, fermo restando che, ove il giorno ultimo delle previste scadenze dovesse coincidere con una giornata festiva, tale giorno viene prorogato alla prima giornata feriale utile.
Art. 7 – Procedure per l’avvio delle operazioni elettorali.
7.1-Il Presidente della Commissione elettorale, entro cinque giorni successivi alla delibera di indizione delle votazioni assunta dal Consiglio direttivo(art. 13 dello Statuto), riceve formale comunicazione dal Presidente della Associazione. (Mod. All. 7) La suddetta comunicazione deve contenere: la data delle votazioni, il luogo e l’ora d’inizio e termine delle stesse. 7.2-Acquisita agli atti la comunicazione di cui al precedente comma, si concretizzano i poteri della Commissione elettorale. In particolare la Commissione elettorale: a) Riceve dal Presidente dell’Associazione le candidature, come disposto dal 4° adempimento del precedente articolo 6.4. b) Assolve alle proprie competenze indicate al 5° e 6° adempimento del precedente articolo 6.4. Al riscontro di irregolarità afferenti una o più candidature, il Presidente della Commissione elettorale invia immediata comunicazione scritta al Presidente dell’Associazione che provvede entro e non oltre tre giorni a sanare, se possibile, le anomalie segnalate. Ove ciò non fosse possibile , il Presidente dell’Associazione dà immediata comunicazione all’interessato e alla Commissione elettorale; c) Rende pubblico, entro la data del 10 novembre (7° adempimento precedente art. 6.4), il verbale (Affisso all’albo della sede sociale) attestante la regolarità delle candidature presentate (Mod All. 1 al Regolamento) . Tale verbale deve contemporaneamente essere pubblicato sul sito associatvo, per il tramite dell’Ufficio di Presidenza dell’Associazione. d) Nomina, con atto scritto e con congruo anticipo, rispetto alla data delle votazioni, i soci componenti il seggio elettorale: Presidente + n. 2 scrutatori (Mod. All. 2 al Regolamento). e) Appronta il modello di verbale delle operazioni di voto, le tabelle di scrutinio ed il materiale necessario per le operazioni del seggio (Mod. All. 3 al Regolamento). f) Predispone il modello di scheda elettorale, secondo il Mod. All. 4 al Regolamento, o altro similare, nel quale verranno già inseriti i nomi dei candidati da votare, in rigoroso ordine alfabetico. g) Acquisisce, dalla segreteria dell’Associazione, gli elenchi dei soci aventi diritto di voto, predisposti in ordine alfabetico.
Art. 8 – Le operazioni di voto.
8.1-Il Presidente della Commissione elettorale, in uno dei giorni immediatamente precedenti la data stabilita per le votazioni, consegna al Presidente del seggio elettorale: a) Il modello di verbale delle operazioni di voto; b) le tabelle di scrutinio allegate al modello di verbale del seggio; c) un congruo numero di schede elettorali; d) le liste elettorali; e) alcune buste per contenere le schede votate, annullate, bianche e/o non utilizzate; f) Il necessario materiale di cancelleria; g) il modello All. 12 al Regolamento,relativo alla pubblicazione provvisoria dei risultati elettorali. 8.2–Il socio, che si reca alle urne, deve attestare davanti al seggio la propria identità, mediante esibizione di un documento di riconoscimento; in mancanza di tale documento lo stesso elettore, previa esibizione della tessera di socio può essere direttamente identificato da un componente il seggio. Per confermare l’avvenuto esercizio di voto, il socio deve apporre la propria firma sulla lista elettorale, appositamente predisposta. Tale lista, al termine delle operazioni di voto, deve essere controfirmata dal Presidente del seggio. 8.3-Il socio elettore deve manifestare la propria intenzione di voto in modo corretto e chiaro, apponendo una croce nel riquadro posto accanto al cognome e nome del singolo candidato. Le preferenze esprimibili non devono superare il numero dei candidati da eleggere. Il numero massimo di preferenze esprimibili per ogni Organo statutario è così determinato: -N. 1 preferenza per la elezione del Presidente della Associazione; -N. 8 preferenze per la elezione del Consiglio direttivo; -N. 5 preferenze per la elezione del Collegio dei Probiviri; -N. 3 preferenze per la elezione del Collegio dei Revisori dei conti. 8.4-La scheda contenente un numero di preferenze eccedenti il massimo previsto è annullata. Altrettanto nulla è la scheda dalla quale non è possibile interpretare la volontà dell’elettore o che rechi chiari segni di identificazione del votante. 8.5-Nella ipotesi in cui la Commissione elettorale optasse per un modello di scheda comprendente in un unico foglio le candidature ai diversi Organi statutari, è stabilito che la nullità del voto attribuito a uno o più candidati di un Organo da eleggere non inficia la validità delle espressioni di voto riguardanti gli altri Organi. 8.6- Sono eletti i candidati che abbiano ricevuto le maggiori preferenze e fino alla concorrenza del numero massimo di componenti da eleggere per ogni Organo statutario. 8.7-Le operazioni di voto devono iniziare alle ore 17,00 e terminare alle ore 20,00 del giorno stabilito. I soci presenti in sede, fino al loro esaurimento, sono ammessi al voto anche dopo la prevista ora di chiusura del seggio. Le votazioni saranno ritenute valide se il numero dei votanti sarà pari o superiore al 20% degli iscritti.
Chiusura del seggio
8.8-Terminate le operazioni di voto, il seggio procede immediatamente alla apertura delle urne e allo scrutinio delle schede. 8.9-Al termine dello scrutinio è redatto il verbale di chiusura delle operazioni di voto, sottoscritto da tutti i componenti il seggio elettorale. I risultati elettorali , indipendentemente dagli eventuali ricorsi, devono essere immediatamente resi pubblici sul sito internet dell’Associazione e mediante affissione nella sede sociale (Mod. All. 12 al Regolamento). 8.10-Completate le operazioni di cui ai precedenti commi, il Presidente del Seggio elettorale, seduta stante, consegna al Presidente della Commissione elettorale il seguente materiale: a) il plico chiuso contenente le schede votate; b) il plico chiuso contenente le schede votate e dichiarate nulle o bianche; c) il plico chiuso contenente il verbale delle operazioni di voto, firmato in ogni parte dai componenti il seggio, nonché le liste elettorali, le tabelle degli scrutini e gli eventuali ricorsi presentati durante le operazioni di voto; d) il plico delle schede non utilizzate e del materiale di cancelleria residuo.
Art. 9 – La proclamazione degli eletti.
9.1 – La Commissione elettorale: a)-prende atto della regolare compilazione degli atti di competenza del seggio; b)-accerta, per la validità delle votazioni, (art. 11.11 dello Statuto) che l’affluenza al seggio dei soci votanti non sia stata inferiore al …20…..% degli iscritti; c)-esamina gli eventuali ricorsi e assume le opportune decisioni. 9.2-L’accoglienza di un ricorso di cui ai punti a-b-c del successivo articolo 15, comporta l’annullamento delle votazioni e, quindi, l’avvio di una nuova fase elettorale. 9.3-L’erronea attribuzione delle preferenze a un candidato comporta la revisione delle schede votate e la corretta assegnazione delle medesime. 9.4-In caso di parità di preferenze attribuite ai candidati, vale il principio della maggiore anzianità di iscrizione alla Associazione e, successivamente, quello della maggiore età (art.20.5 dello Statuto). 9.5-Esperiti i suddetti adempimenti e non sussistendo ulteriori motivi ostativi, la stessa Commissione elettorale procede alla proclamazione degli eletti e dei primi non eletti con atto dichiarativo(Mod. All.5 al Regolamento).
PARTE QUARTA
Art. 10 – Il Consiglio direttivo, il Presidente e le cariche interne.
10.1-Le modalità di convocazione del Consiglio direttivo sono regolate dal disposto dell’art.14 dello Statuto. 10.2-Nella seduta d’insediamento del Consiglio direttivo si devono osservare i seguenti adempimenti: a) passaggio di consegne tra il Presidente uscente e il Presidente subentrante(Mod. All. 6); b) nomina di un vice-Presidente che collabora direttamente con il Presidente e, per delega o per impedimento, lo sostituisce in tutte le sue funzioni; c) nomine del tesoriere e del segretario (Art.17 e 18 dello Statuto).
10.3 –I Consiglieri.
a) collaborano attivamente nel disbrigo delle attività programmate, secondo specifiche deleghe e competenze; b) ricevono specifici incarichi di responsabilità di gruppo durante lo svolgimento di visite e viaggi organizzati dall’Associazione ,sul territorio nazionale e/o internazionale; c) assicurano la presenza programmata in sezione, per l’accoglienza e l’ascolto dei soci, per la gestione degli inviti agli spettacoli programmati e per le adesioni ai previsti viaggi. 10.4-Alcune incombenze spettanti al Tesoriere e/o al Segretario possono essere delegate ai Consiglieri mediante delibera del Consiglio direttivo. 10.5-Le attribuzioni del Consiglio direttivo e del Presidente dell’Associazione sono quelle definite negli artt. 13 e 15 dello Statuto.
Art. 11 – Decadenze
11.1 –Il Presidente dell’Associazione decade dalla carica: a) per dimissioni volontarie; b) per sfiducia dei 2/3 dei soci, riuniti in assemblea straordinaria; c) per perdita del diritto di appartenenza alla Associazione, a seguito di delibera del Collegio dei Probiviri. 11.2 – Il Consigliere del direttivo decade dalla carica: a) per dimissioni volontarie; b) dopo un’assenza a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo; c) per perdita del diritto di appartenenza alla Associazione, a seguito di delibera del Collegio dei Probiviri; d) per volontaria riconsegna della tessera di socio. 11.3 – Il Consigliere decaduto viene surrogato, ove possibile, con il consigliere dichiarato primo dei non eletti (art 20.5 dello Statuto). 11.4 –Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia agli artt. 20.4 e 21.1 dello Statuto.
Art. 12 – Il Collegio dei Probiviri.
12.1-Il Collegio dei Probiviri è eletto contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo e dura in carica un triennio sociale. 12.2-La presentazione delle candidature, nel rispetto dei limiti imposti dallo Statuto all’art. 11.3 , deve rispettare gli stessi tempi previsti per le candidature a componente il Consiglio direttivo. Per ogni seduta, il segretario del Collegio è tenuto a redigere regolare verbale in apposito registro. 12.3-Il Presidente del Collegio cura i rapporti con il Presidente dell’Associazione. Il Collegio viene consultato nei casi previsti dallo Statuto. 12.4-Sono confermati i limiti delle rispettive competenze disposti dall’ art. 22 dello Statuto.
Art. 13 – Le azioni sanzionatorie o assolutorie del Collegio dei Probiviri.
13.1-Il Presidente del Collegio dei Probiviri, ricevuta dal Presidente dell’Associazione o direttamente da un socio la relazione su un comportamento palesemente difforme dalle norme statutarie ed etiche di altro socio, convoca il Collegio entro 5 giorni dalla predetta comunicazione. 13.2-Il Collegio, in una o più sedute, dopo l’esame del caso segnalato, l’eventuale audizione del Presidente dell’Associazione e del socio interessato (a propria discolpa), oltre alla eventuale raccolta di testimonianze e di atti scritti, procede con l’applicazione dell’art. 22.6 dello Statuto. 13.3-Il grado di sanzione comminato dal Collegio dei Probiviri, art. 28.1 dello Statuto, è notificato al Presidente dell’Associazione. Il Presidente dell’Associazione, dopo doverosa informazione al Consiglio direttivo, informa il socio destinatario della sanzione, con lettera raccomandata. La suddetta lettera deve contenere gli estremi della delibera e le motivazioni della sanzione comminata. Analoga procedura deve essere seguita per la delibera assolutoria. 13.4-Il Collegio dei Probiviri, inoltre, delibera in via definitiva sui ricorsi riferiti alla legittimità delle delibere del Consiglio direttivo e della Commissione elettorale. 13.5- In deroga a quanto disposto dal precedente comma, la Commissione elettorale, limitatamente al periodo di prima applicazione del presente Regolamento, decide in via definitiva sugli eventuali ricorsi riguardanti la regolarità delle votazioni(art. 15 del presente Regolamento). 13.6-Le delibere del Collegio, quando trattasi di valutare i comportamenti dei soci, devono essere assunte mediante votazione a scrutinio segreto.
Art. 14 – Il Collegio dei Revisori dei conti.
14.1 – Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo e dura in carica un triennio sociale. 14.2 – La presentazione delle candidature , nel rispetto dei limiti imposti dall’art. 11.3 dello Statuto, deve rispettare gli stessi tempi previsti per le candidature a componente il Consiglio direttivo.
PARTE QUINTA
Art. 15 - I ricorsi.
a) – Ricorso avverso la regolarità delle votazioni per il rinnovo degli organi statutari
15.1 –E’ ammesso ricorso, entro e non oltre i due giorni successivi alla pubblicazione provvisoria dei risultati elettorali (art. 6 del Regolamento), in prima istanza, alla Commissione elettorale, per i seguenti motivi: a) illegittima composizione e/o funzionamento del seggio elettorale; b) candidature non compatibili con le norme statutarie; c) irregolarità riguardanti la mancata identificazione degli elettori e la violazione della segretezza del voto; d) irregolarità riscontrate nella proclamazione degli eletti. 15.2-Un ricorso, per lo stesso oggetto di contestazione, può essere presentato dal singolo socio e/o da più soci. 15.3-La Commissione elettorale, entro i successivi 5 giorni dal ricevimento dei ricorsi, esamina i medesimi e assume le proprie decisioni che vengono comunicate, sempre per il tramite dell’Ufficio di Presidenza, direttamente ai ricorrenti e a tutti i soci. 15.4- Avverso le decisioni della Commissione elettorale è ammesso appello ,entro e non oltre i due giorni successivi alla suddetta comunicazione, al Collegio dei Probiviri che delibera, in via definitiva, entro i successivi 5 giorni. 15.5- Nel periodo di prima applicazione del presente Regolamento si considera il disposto del precedente art. 13.5
b)– Ricorso avverso le delibere del Consiglio direttivo.
15.6 –Le delibere del Consiglio direttivo possono essere impugnate solo per vizio di legittimità. Sono illegittime le delibere assunte: a) in mancanza del numero legale dei consiglieri presenti alla seduta; b) per l’assenza contemporanea, alla seduta, del Presidente o del Vice-Presidente; c) per attribuzione di competenze non proprie, ma di altri organi statutari. 15.7 – Avverso le suddette delibere possono ricorrere i singoli componenti il Consiglio direttivo, solo se assenti alla seduta, o 1/10 dei soci. 15.8 –Il ricorso deve essere presentato, in prima istanza, allo stesso Consiglio direttivo che, riunito al completo e riconosciuto il vizio di legittimità, annulla la delibera contestata e con essa tutti i possibili effetti prodotti. 15.9 –Nella ipotesi di omesso pronunciamento del Consiglio direttivo, in seconda istanza, è possibile presentare appello al Collegio dei Probiviri che delibera in via definitiva. 15.10 –In caso di annullamento della/e delibera/e contestata/e , il Presidente del Collegio invia comunicazione scritta al Presidente dell’Associazione che sospende tutti gli effetti prodotti dalla/e delibera/e e ne dà comunicazione al Consiglio direttivo nella prima seduta utile, per gli adempimenti di competenza.
PARTE SESTA
Art. 16 - Anno sociale e esercizio finanziario.
16.1-L’anno sociale e l’esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre. 16.2- Si richiama l’art.26.2 dello Statuto, in merito alle modalità di convocazione della assemblea ordinaria.
Art. 17 – Scioglimento della Associazione.
17.1-L’eventuale scioglimento della Associazione potrà essere deliberato in apposita assemblea straordinaria, presenti i 2/3 dei soci. 17.2-L’assemblea straordinaria, convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto, delibererà sulla base di una documentata relazione, predisposta dal Consiglio direttivo cessante e presentata dal Presidente. 17.3-L’Associazione in scioglimento, non perseguendo fini di lucro, non distribuirà avanzi di gestione nonché fondi resi disponibili durante la vita associativa. 17.4-Il patrimonio associativo residuo sarà devoluto ad altro ente o associazione aventi finalità e scopi esclusivamente umanitari, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18 - Modifiche dello Statuto e del Regolamento.
18.1 -Lo Statuto associativo può essere modificato/integrato dall’Assemblea straordinaria dei soci secondo quanto previsto dall’art. 25.10 e dall’art 25.11/12 dello Statuto. 18.2 –Il Regolamento interno dell’Associazione può essere modificato/integrato dall’Assemblea ordinaria dei soci (art. 24.4,lettera d, dello Statuto). Le richieste di modifiche possono essere presentate: -dal Consiglio direttivo. -da 1/3 dei soci. 18.3 –La procedura da osservare sarà, normalmente, quella della illustrazione del testo e successiva approvazione dell’intero documento.
Nota finale
Il presente Regolamento, approvato dalla assemblea ordinaria dei soci il giorno 16 settembre dell’anno 2020, sostituisce il precedente Regolamento approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci il 31.03.2007 ed è riconosciuto parte integrante del nuovo Statuto in vigore dal 1 luglio 2020.
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Ultimo aggiornamento Giovedì 17 Settembre 2020 07:09 |