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Martedì 29 Novembre 2011 13:50

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REGOLAMENTO

APPLICATIVO DELLO

STATUTO

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE  “NO-PROFIT” “ORIZZONTI”

REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLO STATUTO

INDICE

PREMESSA

PARTE PRIMA

Art. 1 – Iscrizioni.

Art. 2 – Doveri e diritti dei soci ordinari.

Art. 3 – I soci onorari.

Art. 4 – Le assemblee di soci.

PARTE SECONDA

Art. 5 – La Commissione elettorale.

PARTE TERZA

Art. 6 – La presentazione delle candidature e tempistica delle procedure elettorali.

Art. 7 – Procedure per l’avvio delle operazioni elettorali.

Art. 8 – Le operazioni di voto.

Art. 9 – La proclamazione degli eletti.

PARTE QUARTA

Art. 10 – Il Consiglio direttivo, il Presidente e le cariche interne.

Art. 11 – Decadenze.

Art. 12 –Il Collegio dei Probiviri.

Art. 13 –Le azioni sanzionatorie o assolutorie del Collegio dei Probiviri.

Art. 14 – Il Collegio dei Revisori dei conti.

PARTE QUINTA

Art. 15 – I ricorsi.

PARTE SESTA

Art. 16 – Anno sociale e esercizio finanziario.

Art. 17 – Scioglimento della Associazione.

Art. 18 – Modifiche dello Statuto e del Regolamento.

Nota finale

----------------------------------

PREMESSA

L’Associazione - no-profit – “Orizzonti”

-è costituita

dagli Organi di cui all’art. 11 dello Statuto, attraverso i quali provvede  al  suo  funzionamento  e

controllo;

 

-persegue

la conoscenza  del patrimonio naturale e artistico  del  territorio,  nazionale   e  internazionale;

 

-favorisce

attività di volontariato e solidarietà  civile.

 

Il presente

 

Regolamento,

 

contiene disposizioni applicative dello Statuto dell’Associazione.

 

Statuto e  Regolamento sono consultabili sul sito dell’Associazione.

PARTE PRIMA

Art. 1 – Iscrizioni.

1.1-L’iscrizione all’Associazione è annuale, è individuale e avviene nei modi di cui all’art. 4 dello Statuto.

1.2-Coloro  che intendono iscriversi all’Associazione devono compilare un modello di domanda, reso disponibile sul sito dell’Associazione (www.associazioneorizzonti.com) e consegnarlo direttamente in segreteria o inviarlo per posta.

1.3-Il modello di domanda deve contenere: i dati necessari alla identificazione e reperibilità del richiedente, l’indicazione del socio presentatore, l’impegno alla piena osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi statutari, la liberatoria per il trattamento dei dati personali, firma autografa.

1.4-Il richiedente, ricevuta la comunicazione di accettazione della domanda (art.4.3 dello Statuto), nel più breve tempo possibile, deve formalizzare l’iscrizione mediante il versamento, in segreteria, della quota associativa.

1.5-La quietanza del versamento della quota individuale e la tessera del socio sono i due documenti che attestano il perfezionamento dell’appartenenza all’Associazione.

1.6-La tessera del socio è strettamente personale ed è valida solo per l’anno sociale in corso.

1.7- Il tempo del rinnovo dell’ iscrizione all’Associazione è stabilito dal Consiglio direttivo.

 

Art. 2 –Doveri e diritti dei soci ordinari.

 

2.1-I soci ordinari hanno pari  doveri e diritti (art.  7 dello Statuto).

L’inosservanza di quanto disposto dall’art.7.4 dello Statuto, comporta la limitazione  dei  diritti    o, nei casi più gravi, l’espulsione dalla Associazione (art.28.1 dello Statuto).

Ogni decisione sanzionatoria è assunta, con motivata delibera, dal Collegio dei Probiviri (art. 22.6 e 22.7 dello Statuto).

2.2 –Le  tipologie partecipative di ogni socio alla vita e alle attività  della Associazione, in linea di massima,  sono così distinte:

 

a)–Presenza alle assemblee e alle attività culturali.

E’ diritto-dovere del socio:

- presenziare alle assemblee e partecipare alle operazioni di voto;

- dare la personale adesione  alle manifestazioni  culturali associative.

È  nelle suddette  attività  che  si realizza l’oggetto proprio  della  Associazione,  la   stessa  sua ragion d’essere.

 

b)Partecipazione agli spettacoli.

Considerati i limitati posti disponibili nelle strutture ospitanti, rispetto al numero degli iscritti, la messa a disposizione degli inviti, riservati esclusivamente ai soci,  cesserà con l’esaurimento delle relative disponibilità.

L’assenza del socio a uno spettacolo prenotato non comporta la restituzione della somma versata.

 

 

 

c)Partecipazione ai viaggi organizzati.

La partecipazione ai viaggi programmati è volontaria e consentita nei limiti della capienza del  mezzo di trasporto e della disponibilità alberghiera.

La mancata partecipazione del socio, per sopraggiunti motivi, ad un  viaggio prenotato, comporta l’intera restituzione della quota versata, a condizione che sia possibile la preventiva sostituzione con altro partecipante. Mancando tale compensazione, saranno applicate le penali, di volta in volta, disposte dalla Agenzia di viaggio organizzatrice e rese note a tutti i soci al momento della prenotazione del viaggio.

 

d)–Partecipazione alle feste sociali.

La partecipazione alle feste sociali organizzate dall’Associazione è volontaria, con oneri a carico del socio.

La mancata partecipazione alla festa sociale, già prenotata, potrebbe non consentire la restituzione della somma versata, nel caso in cui non sia possibile   compensare l’assenza con altra persona.

 

e)Svolgimento di incarichi .

Il socio può ricevere, dal Consiglio direttivo, particolari incarichi. Nella lettera di conferimento  devono essere precisati: l’oggetto e la finalità dell’incarico, il limite della eventuale spesa sostenibile e la data presumibile della conclusione.

Al termine dell’attività delegata, il socio deve presentare una relazione scritta sulla attività svolta e sui risultati conseguiti, corredata dalla documentazione, attestante le spese sostenute per il  rimborso(art.7.3 dello Statuto).

 

Art. 3 – I soci onorari.

 

3.1-I soci onorari possono essere nominati tra coloro che, soci e/o non soci, provenendo dal campo dell’arte, dello spettacolo, delle scienze umane, delle tradizioni e usi popolari, abbiano contribuito o contribuiscono alla crescita culturale dell’Associazione (art.3.2 /3.5 dello Statuto).

3.2-La nomina a socio onorario viene comunicata direttamente alla persona interessata e, successivamente, a tutti i soci attraverso i consueti canali informativi della Associazione.

La consegna  della tessera a socio onorario può avvenire nel corso della assemblea ordinaria annuale.

 

Art. 4 – Le assemblee dei soci.

4.1-Le convocazioni delle assemblee, ordinaria e straordinaria, sono deliberate dal Consiglio direttivo e comunicate ai soci dal Presidente dell’Associazione (art.24.2 dello Statuto).

4.2-Gli avvisi di convocazione notificati ai soci, per via telematica e/o per posta ordinaria,  non meno di 10 giorni antecedenti la data stabilita per la riunione assembleare (art. 24.3 dello Statuto), devono contenere:

a) data e luogo dell’incontro;

b) orario di prima e seconda convocazione;

c) ordine del giorno;

d) firma del Presidente.

4.3-Le assemblee devono svolgersi secondo le seguenti modalità:

a)costituzione dell’Ufficio di presidenza composto, normalmente, dal Presidente dell’Associazione e da un segretario verbalizzante indicato dallo stesso Presidente, che non sia il segretario del Consiglio direttivo;

b) introduzione degli argomenti posti all’ordine del giorno;

c) discussione;

d)eventuale presentazione di mozioni seguite da dichiarazioni di voto, una a favore e una contraria alla singola mozione;

e) votazioni, nella ipotesi in cui l’o.d.g. le richieda.

4.4-Le votazioni in assemblea avvengono normalmente per alzata di mano (art. 25.7 dello Statuto). Diversamente, previa deliberazione della stessa assemblea,  le votazioni possono  anche avvenire :

a) per appello nominale;

b) per scrutinio segreto.

4.5-Le votazioni mediante scrutinio segreto sono obbligatorie quando siano richieste valutazioni  coinvolgenti una o più persone. In tal caso si rende necessaria la verifica dei poteri dei soci presenti.

4.6 L’assemblea straordinaria dei soci, convocata ai sensi dell’art. 11.5 dello Statuto, è considerata “assemblea informativa” sulle modalità elettive negli Organi associativi e, come tale, può svolgersi in unica seduta e senza la richiesta di una maggioranza qualificata dei soci.

4.7 In deroga a quanto disposto dal succitato art.11.5 dello Statuto,

a) valutata ogni eventuale  indisponibilità logistica,  presso la quale svolgere l’assemblea;

b) considerate le eventuali emergenze sanitarie,

il Consiglio direttivo,

in via del tutto eccezionale e con propria motivata delibera, potrà inviare a tutti i soci solo un foglio esplicativo contenente notizie e chiarimenti di cui ai successivi artt. 6 – 7 – 8 - 9 del presente Regolamento ( Mod. All. 13 al Regolamento).

4.8-Per quant’altro non previsto nel presente articolo, si rinvia  agli artt. 24-25-26 dello Statuto.

PARTE SECONDA

Art. 5 – La Commissione elettorale.

 

5.1-La Commissione elettorale è composta da tre membri, scelti tra i soci che abbiano conoscenza delle basilari norme elettorali.

5.2-Il Consiglio direttivo, in prossimità del completamento del proprio mandato triennale, nomina (art.13.1 dello Statuto) il Presidente e  due componenti della Commissione (Mod. All. 9 al Regolamento).

L’accettazione della nomina preclude ogni possibilità del socio a candidarsi negli Organi statutari.

5.3-Ricorrendo le condizioni di cui all’art.21 dello Statuto, ove il Consiglio direttivo dimissionario non abbia già provveduto a nominare la Commissione elettorale,   il Presidente dell’Associazione rimasto in carica per l’ordinaria amministrazione, data l’eccezionalità dell’evento, provvederà direttamente alla nomina della predetta Commissione.

5.4-Nella seduta d’insediamento la Commissione elettorale designa, nel suo interno, il Segretario al quale è affidata la tenuta del registro dei verbali delle riunioni.

5.5-Le competenze della Commissione elettorale, in quanto Organo non elettivo, sono  così definite:

a) attivazione delle procedure obbligatorie, per un corretto avvio delle operazioni di voto;

b) verifica della validità delle candidature;

c) acquisizione  delle liste elettorali;

d) predisposizione delle schede elettorali;

e) nomina del seggio elettorale;

f) allestimento del seggio e consegna del materiale di cancelleria;

g) controllo della regolarità di svolgimento delle operazioni del seggio;

h) esame dei ricorsi avverso la regolarità delle candidature e/o delle procedure elettorali;

i) proclamazione degli eletti.

Dei predetti  adempimenti deve risultare traccia nel registro dei verbali della Commissione.

5.6-La Commissione elettorale, per manifesta inadempienza o difficoltà nell’espletamento delle sue funzioni, può essere dimissionata, in parte o per intero, dal Consiglio direttivo.

Lo stesso Organo direttivo procede, con propria delibera, alla surroga parziale e/o totale dei suoi componenti.

5.7-La Commissione elettorale non è Organo competente a dare interpretazioni autentiche dello Statuto e le sue funzioni cessano con la proclamazione degli eletti.

5.8-Il comportamento del singolo membro o dell’intera Commissione elettorale, che risultasse antistatutario e palesemente di parte, può essere motivo di deferimento al Collegio dei Probiviri.

5.9 – Il predetto comma sarà applicabile ad avvenuto insediamento del Collegio dei Probiviri.

PARTE TERZA

Art. 6 – La presentazione delle candidature e tempistica delle procedure elettorali.

 

6.1-Per la candidatura in uno degli Organi statutari dell’Associazione (art.11.1 Statuto) valgono i presupposti stabiliti  al comma 11.3  dello Statuto.

6.2-Le domande di candidatura (Mod. All.8), complete dei dati personali, della indicazione dell’Organo statutario per il quale si intende concorrere, delle firme autografe,  devono essere indirizzate e presentate direttamente al Presidente dell’Associazione o a un suo delegato

Sul modello della candidatura presentata devono essere annotate in calce: l’ora e il giorno della presentazione con  le firme del ricevente e del candidato. Una copia della domanda, così sottoscritta, viene rilasciata al candidato presentatore.

6.3-Le relazioni di coniugio (marito-moglie) e le parentele di primo e secondo grado (padre/madre-figlio/figlia, nonno/nonna-nipoti, fratello/sorella), escludono ogni contemporanea possibilità di candidatura.

6.4-La tempistica da osservare, per l’avvio delle procedure elettorali e per la presentazione delle candidature, è contenuta nel sottoindicato prospetto riassuntivo, fermo restando che, ove il giorno ultimo delle previste scadenze dovesse coincidere con una giornata festiva, tale giorno viene prorogato alla prima giornata feriale utile.

1° Adempimento

Delibera del Consiglio direttivo, entro il 20 settembre del triennio conclusivo del proprio mandato, contenente: 1) la convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci (art.11.5 dello Statuto – Mod. All.10), 2) l’indizione delle votazioni per il rinnovo degli Organi statutari (art.11.6 dello Statuto).

In alternativa alla predetta assemblea, il Consiglio direttivo può applicare l’art. 4.7 del presente Regolamento.

2° Adempimento

Svolgimento dell’Assemblea straordinaria dei soci, (assemblea meramente informativa -art.4.6 del presente Regolamento-), in uno dei giorni intercorrenti tra il 1° e il 10 ottobre dell’anno di riferimento.

In alternativa alla suddetta assemblea, come disposto nel precedente 1° adempimento,  sempre entro i limiti del periodo 1-10 ottobre, il Consiglio direttivo può applicare, con propria delibera, il disposto dall’art. 4.7 del presente Regolamento, inviando a tutti soci il Mod. All. 13.

3° Adempimento

Presentazione delle candidature (su apposito Mod. All 8 al Regolamento), presso la sede  dell’Associazione, al Presidente dell’Associazione, o a un suo delegato, per tutti gli Organi statutari dell’Associazione, dalle ore 18 alle ore 20, dal giorno 11 ottobre al giorno del 25 ottobre dell’anno di riferimento.

4° Adempimento

Invio delle candidature presentate, entro il successivo 28 ottobre, al Presidente della Commissione elettorale. L’invio deve avvenire  a cura del Presidente dell’Associazione.

5° Adempimento

Pubblicazione, con riserva, delle candidature presentate entro il successivo 3 novembre.

Tale adempimento è di competenza del Presidente della Commissione elettorale e deve avvenire sia sul sito dell’Associazione (per il tramite del Presidente dell’Associazione) sia mediante affissione  degli elenchi delle candidature nella sede sociale (Mod. All. 11 al Regolamento).

6° Adempimento

I soci candidati, letta la suddetta pubblicazione e nel loro specifico interesse,  verificano la eventuale relazione parentale con gli altri candidati in tutti gli Organi statutari, in virtù di quanto disposto dal precedente comma 6.3.

Accertata la personale eventuale incompatibilità, il candidato interessato, entro il termine perentorio di due giorni dalla pubblicazione delle candidature, ne dà immediata comunicazione (scritta o per via mail) al Presidente della Associazione. Tale comunicazione, sempre a cura del Presidente dell’Associazione, sarà immediatamente portata a conoscenza della Commissione elettorale che provvederà al conseguente annullamento della candidatura.

In mancanza, ove  ad avvenuto insediamento degli Organi statutari eletti, venisse accertata l’incompatibilità elettiva di un componente (mediante ricorso o direttamente dal Consiglio direttivo e/o dal Collegio dei Probiviri),  lo stesso  viene  dichiarato dimissionario dal Consiglio direttivo e sostituito con il primo dei non eletti

7° Adempimento

Pubblicazione, entro il 10 novembre, del verbale di convalida definitiva delle candidature, ( sul sito dell’Associazione e affissione nella sede sociale), a cura del Presidente della Commissione elettorale, esperite tutte le verifiche sulla validità delle medesime, con particolare riferimento alla regolarità del tesseramento(art.7.1 dello Statuto), alla prescritta anzianità d’iscrizione dei candidati (art.11.3 dello Statuto) e ai vincoli di parentela(art. 6.3 del Regolamento).(Mod. All. 1 al Regolamento).

8° Adempimento

Votazioni per il rinnovo degli Organi statutari, nel giorno deliberato dal Consiglio direttivo e comunque da svolgersi entro il 30 novembre dell’anno di riferimento

 

Art. 7 – Procedure per l’avvio delle operazioni elettorali.

 

7.1-Il Presidente della Commissione elettorale, entro cinque giorni successivi alla delibera di indizione delle votazioni assunta dal Consiglio direttivo(art. 13 dello Statuto), riceve formale comunicazione dal Presidente della Associazione. (Mod. All. 7)

La suddetta comunicazione deve  contenere: la data delle votazioni, il luogo e l’ora d’inizio e termine delle stesse.

7.2-Acquisita agli atti la comunicazione di cui al precedente comma, si concretizzano i poteri    della Commissione elettorale.

In particolare la Commissione elettorale:

a)   Riceve dal Presidente dell’Associazione le candidature, come disposto dal 4° adempimento del precedente articolo 6.4.

b)   Assolve alle proprie competenze indicate al 5° e  6°  adempimento del precedente articolo 6.4.

Al riscontro di irregolarità afferenti una o più candidature, il Presidente della Commissione elettorale invia immediata comunicazione scritta al Presidente dell’Associazione che provvede entro e non oltre tre giorni a sanare, se possibile, le anomalie segnalate. Ove ciò non  fosse possibile , il Presidente dell’Associazione dà immediata comunicazione all’interessato e alla  Commissione elettorale;

c)    Rende pubblico,  entro la data del 10 novembre (7° adempimento precedente art. 6.4), il verbale (Affisso all’albo della sede sociale) attestante la regolarità delle candidature presentate (Mod All. 1 al Regolamento) . Tale verbale deve contemporaneamente essere pubblicato sul sito associatvo, per il tramite dell’Ufficio di Presidenza dell’Associazione.

d)   Nomina, con atto scritto e con congruo anticipo, rispetto alla data delle votazioni, i soci componenti il seggio elettorale: Presidente + n. 2 scrutatori (Mod. All. 2 al Regolamento).

e)   Appronta il modello di verbale delle operazioni di voto, le tabelle di scrutinio ed il materiale necessario per le operazioni del seggio (Mod. All. 3 al Regolamento).

f)     Predispone il modello di scheda elettorale, secondo il Mod. All. 4 al Regolamento, o altro similare, nel quale verranno già inseriti i nomi dei candidati da votare, in rigoroso ordine alfabetico.

g)   Acquisisce, dalla segreteria dell’Associazione, gli elenchi dei soci aventi diritto di voto, predisposti in ordine alfabetico.

Art. 8 – Le operazioni di voto.

 

8.1-Il Presidente della Commissione elettorale, in uno dei giorni immediatamente precedenti la data stabilita per le votazioni, consegna al Presidente del seggio elettorale:

a)   Il modello di verbale delle operazioni di voto;

b)   le tabelle di scrutinio allegate al modello di verbale del seggio;

c)    un congruo numero di schede elettorali;

d)   le liste elettorali;

e)   alcune buste per contenere le schede votate, annullate, bianche e/o non utilizzate;

f)     Il necessario materiale di cancelleria;

g) il modello All. 12  al Regolamento,relativo  alla pubblicazione  provvisoria dei risultati elettorali.

8.2–Il socio, che si reca alle urne, deve attestare davanti al seggio la propria identità, mediante esibizione di un documento di riconoscimento; in mancanza di tale documento lo stesso elettore, previa esibizione della tessera di socio può essere direttamente identificato da un componente il seggio.

Per confermare l’avvenuto esercizio di voto, il socio deve apporre la propria firma sulla lista elettorale, appositamente predisposta. Tale lista, al termine delle operazioni di voto, deve essere controfirmata dal Presidente del seggio.

8.3-Il socio elettore deve manifestare la propria intenzione di voto in modo corretto e chiaro, apponendo una croce nel riquadro posto accanto al cognome e nome del singolo candidato.

Le  preferenze esprimibili non devono superare il numero dei candidati da eleggere.

Il numero massimo di preferenze esprimibili per ogni Organo statutario è così determinato:

-N. 1 preferenza per la elezione del Presidente della Associazione;

-N. 8 preferenze per la elezione del Consiglio direttivo;

-N. 5 preferenze per la elezione del Collegio dei Probiviri;

-N. 3 preferenze per la elezione del Collegio dei Revisori dei conti.

8.4-La scheda contenente un numero di preferenze eccedenti il massimo previsto è annullata. Altrettanto nulla è la scheda dalla quale non è possibile interpretare la volontà dell’elettore o che rechi chiari segni di identificazione del votante.

8.5-Nella ipotesi in cui la Commissione elettorale optasse per un modello di scheda  comprendente in un unico foglio le candidature ai diversi Organi statutari, è stabilito che la nullità del voto attribuito a uno o più candidati di un Organo da eleggere non inficia la validità delle espressioni di voto riguardanti gli altri Organi.

8.6- Sono eletti i candidati che abbiano ricevuto le maggiori preferenze e fino alla concorrenza del numero massimo di componenti da eleggere per ogni Organo statutario.

8.7-Le operazioni di voto devono iniziare alle ore 17,00 e terminare alle ore 20,00 del giorno stabilito. I soci presenti in sede, fino al loro esaurimento, sono ammessi al voto anche dopo la prevista ora di chiusura del seggio.

Le votazioni saranno ritenute valide se il numero dei votanti sarà pari o superiore al 20% degli iscritti.

Chiusura del seggio

8.8-Terminate le operazioni di voto, il seggio procede immediatamente alla apertura delle urne e allo scrutinio delle schede.

8.9-Al termine dello scrutinio è redatto il verbale di chiusura delle operazioni di voto, sottoscritto da tutti i componenti il seggio elettorale.

I risultati elettorali , indipendentemente dagli eventuali ricorsi, devono essere immediatamente resi pubblici sul sito internet dell’Associazione e mediante affissione nella sede sociale (Mod. All. 12 al Regolamento).

8.10-Completate le operazioni di cui ai precedenti commi, il Presidente del Seggio elettorale, seduta stante, consegna al Presidente della Commissione elettorale il seguente materiale:

a) il plico chiuso contenente le schede votate;

b) il plico chiuso contenente le schede votate e dichiarate nulle o bianche;

c) il plico chiuso contenente il verbale delle operazioni di voto, firmato in ogni parte dai componenti il seggio, nonché le liste elettorali, le tabelle degli scrutini e gli eventuali ricorsi presentati  durante le operazioni di voto;

d) il plico delle schede non utilizzate e del materiale di cancelleria residuo.

 

Art. 9 – La proclamazione degli eletti.

 

9.1 – La Commissione elettorale:

a)-prende atto della  regolare compilazione degli atti di competenza del seggio;

b)-accerta, per la validità delle votazioni, (art. 11.11 dello Statuto) che  l’affluenza al seggio dei soci votanti  non sia stata inferiore al …20…..% degli iscritti;

c)-esamina gli eventuali ricorsi  e assume le opportune decisioni.

9.2-L’accoglienza di un ricorso di cui ai punti a-b-c del successivo articolo 15, comporta l’annullamento delle votazioni e, quindi, l’avvio di una nuova fase elettorale.

9.3-L’erronea attribuzione delle preferenze a un candidato comporta la revisione delle schede votate e la corretta assegnazione delle medesime.

9.4-In caso di parità di preferenze attribuite ai candidati, vale il principio della maggiore anzianità di iscrizione alla Associazione e, successivamente, quello della maggiore età (art.20.5 dello Statuto).

9.5-Esperiti i suddetti adempimenti e non sussistendo ulteriori motivi ostativi, la stessa Commissione elettorale procede alla proclamazione degli eletti e dei primi non eletti con atto dichiarativo(Mod. All.5 al Regolamento).

PARTE QUARTA

Art. 10 – Il Consiglio direttivo, il Presidente e le cariche interne.

10.1-Le modalità di convocazione del Consiglio direttivo sono regolate dal disposto dell’art.14 dello Statuto.

10.2-Nella seduta d’insediamento del Consiglio direttivo si devono osservare i seguenti adempimenti:

a) passaggio di consegne tra il Presidente uscente e il Presidente subentrante(Mod. All. 6);

b) nomina di un vice-Presidente che collabora direttamente con il Presidente e, per delega o per impedimento, lo sostituisce in tutte le sue funzioni;

c) nomine del tesoriere e del segretario (Art.17 e 18 dello Statuto).

10.3I Consiglieri.

 

a) collaborano attivamente nel disbrigo delle attività programmate, secondo specifiche deleghe e competenze;

b) ricevono specifici incarichi di responsabilità di gruppo durante lo svolgimento di visite e viaggi organizzati dall’Associazione ,sul territorio nazionale e/o internazionale;

c) assicurano la presenza programmata in sezione, per l’accoglienza e l’ascolto dei soci, per la gestione degli inviti agli spettacoli programmati e per le adesioni ai previsti viaggi.

10.4-Alcune incombenze spettanti al Tesoriere e/o al Segretario possono essere delegate ai Consiglieri mediante delibera del Consiglio direttivo.

10.5-Le attribuzioni del Consiglio direttivo e del Presidente dell’Associazione sono quelle definite negli artt. 13 e 15  dello Statuto.

Art. 11 – Decadenze

 

11.1 –Il Presidente dell’Associazione decade dalla carica:

a) per dimissioni volontarie;

b) per sfiducia dei 2/3 dei soci, riuniti in assemblea straordinaria;

c) per perdita del diritto di appartenenza alla Associazione, a seguito di delibera del Collegio dei Probiviri.

11.2 – Il Consigliere del direttivo  decade dalla carica:

a) per dimissioni volontarie;

b) dopo un’assenza a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo;

c) per perdita del diritto di appartenenza alla Associazione, a seguito di delibera del Collegio dei Probiviri;

d) per volontaria riconsegna della tessera di socio.

11.3 – Il Consigliere decaduto viene surrogato, ove possibile, con il consigliere dichiarato primo dei non eletti (art 20.5 dello Statuto).

11.4 –Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia agli artt. 20.4 e 21.1 dello Statuto.

 

Art. 12 – Il Collegio dei  Probiviri.

 

12.1-Il Collegio dei  Probiviri è eletto contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo e dura in carica un triennio sociale.

12.2-La presentazione delle candidature, nel rispetto dei limiti imposti dallo Statuto all’art. 11.3 , deve rispettare gli stessi tempi previsti per le candidature a componente il Consiglio direttivo.

Per ogni seduta, il  segretario del Collegio è  tenuto a redigere regolare verbale in apposito registro.

12.3-Il  Presidente del Collegio cura i rapporti con il Presidente dell’Associazione. Il Collegio viene consultato nei casi previsti dallo Statuto.

12.4-Sono confermati i limiti delle rispettive competenze disposti dall’ art. 22  dello Statuto.

 

Art. 13 – Le azioni sanzionatorie o assolutorie del Collegio dei Probiviri.

13.1-Il Presidente del Collegio dei Probiviri, ricevuta dal Presidente dell’Associazione o direttamente da un socio la relazione su un comportamento  palesemente difforme dalle norme statutarie ed etiche di altro socio, convoca il Collegio entro 5 giorni dalla predetta comunicazione.

13.2-Il Collegio, in una o più sedute, dopo l’esame del caso segnalato, l’eventuale audizione del Presidente dell’Associazione e del socio interessato (a propria discolpa), oltre alla eventuale raccolta di testimonianze e  di atti scritti, procede con l’applicazione dell’art. 22.6 dello Statuto.

13.3-Il grado di sanzione comminato dal Collegio dei Probiviri, art. 28.1 dello Statuto, è  notificato al Presidente dell’Associazione.

Il Presidente dell’Associazione, dopo doverosa informazione al Consiglio direttivo, informa il socio destinatario della sanzione, con lettera raccomandata.

La suddetta lettera deve contenere gli estremi della delibera e le motivazioni della sanzione comminata.

Analoga procedura deve essere seguita per la delibera assolutoria.

13.4-Il Collegio dei Probiviri, inoltre, delibera in via definitiva sui ricorsi riferiti alla legittimità delle delibere del Consiglio direttivo e della Commissione elettorale.

13.5-  In deroga a quanto disposto dal precedente comma, la Commissione elettorale, limitatamente al periodo di prima applicazione del presente Regolamento, decide in via definitiva sugli eventuali ricorsi riguardanti la regolarità delle votazioni(art. 15 del presente Regolamento).

13.6-Le delibere del Collegio, quando trattasi di valutare i comportamenti dei soci, devono essere assunte mediante votazione a scrutinio segreto.

Art. 14 – Il Collegio dei Revisori dei conti.

14.1 – Il Collegio dei Revisori dei conti  è eletto  contestualmente  alle elezioni   per il rinnovo  del Consiglio direttivo e dura in carica un triennio sociale.

14.2 – La presentazione  delle   candidature , nel  rispetto  dei  limiti   imposti  dall’art. 11.3   dello Statuto,  deve   rispettare  gli  stessi  tempi   previsti  per  le  candidature  a   componente   il  Consiglio direttivo.

PARTE QUINTA

Art. 15 - I ricorsi.

 

a) – Ricorso avverso la regolarità delle votazioni per il rinnovo degli organi statutari

15.1 –E’ ammesso ricorso, entro e non oltre i due giorni successivi alla pubblicazione provvisoria dei risultati elettorali (art. 6 del Regolamento), in prima istanza, alla Commissione elettorale, per i seguenti motivi:

a) illegittima composizione e/o funzionamento del seggio elettorale;

b) candidature non compatibili con le norme statutarie;

c) irregolarità  riguardanti  la mancata identificazione degli elettori e la violazione della segretezza del voto;

d) irregolarità riscontrate nella proclamazione degli eletti.

15.2-Un ricorso, per lo stesso oggetto di contestazione, può essere presentato dal singolo socio e/o da più soci.

15.3-La Commissione elettorale, entro i successivi 5 giorni dal ricevimento dei ricorsi, esamina i medesimi e assume le proprie decisioni che vengono comunicate, sempre per il tramite dell’Ufficio di Presidenza, direttamente ai ricorrenti e a tutti i soci.

15.4- Avverso le decisioni della Commissione elettorale è ammesso appello ,entro e non oltre i due giorni successivi alla suddetta comunicazione, al Collegio dei Probiviri che delibera, in via definitiva,  entro i successivi 5 giorni.

15.5- Nel periodo di  prima applicazione del presente Regolamento si considera il disposto del precedente art. 13.5

 

b)– Ricorso avverso le delibere del Consiglio direttivo.

 

15.6 –Le delibere del Consiglio direttivo possono essere impugnate solo per vizio di legittimità.

Sono illegittime le delibere assunte:

a)    in mancanza del numero legale dei consiglieri presenti alla seduta;

b)    per l’assenza contemporanea, alla seduta, del Presidente o del Vice-Presidente;

c)    per attribuzione di competenze non proprie, ma di altri organi statutari.

15.7 – Avverso le suddette delibere possono ricorrere i singoli componenti il Consiglio direttivo, solo se assenti alla seduta, o 1/10 dei soci.

15.8 –Il ricorso deve essere presentato, in prima istanza, allo stesso Consiglio direttivo che, riunito al completo e riconosciuto il vizio di legittimità, annulla la delibera contestata e con essa tutti i possibili effetti prodotti.

15.9 –Nella ipotesi di omesso pronunciamento del Consiglio direttivo, in seconda istanza, è possibile presentare appello al Collegio dei Probiviri che delibera in via definitiva.

15.10 –In caso di annullamento della/e delibera/e contestata/e , il Presidente del Collegio invia comunicazione scritta al Presidente dell’Associazione che sospende tutti gli effetti prodotti dalla/e delibera/e e ne dà comunicazione al Consiglio direttivo nella prima seduta utile, per gli adempimenti di competenza.

 

PARTE SESTA

Art. 16 -  Anno sociale e esercizio finanziario.

 

16.1-L’anno sociale e l’esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.

16.2- Si richiama l’art.26.2 dello Statuto, in merito alle modalità di convocazione della  assemblea ordinaria.

 

Art. 17 – Scioglimento della Associazione.

 

17.1-L’eventuale scioglimento della Associazione potrà essere  deliberato in apposita assemblea straordinaria, presenti i 2/3 dei soci.

17.2-L’assemblea straordinaria, convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto,  delibererà sulla base di una documentata relazione, predisposta dal Consiglio direttivo cessante e presentata dal Presidente.

17.3-L’Associazione in scioglimento, non perseguendo fini di lucro, non distribuirà avanzi di gestione nonché fondi resi disponibili durante la vita associativa.

17.4-Il patrimonio associativo residuo sarà devoluto ad altro ente o associazione aventi finalità e scopi esclusivamente umanitari, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art.  18 - Modifiche dello Statuto e del Regolamento.

 

18.1 -Lo Statuto associativo può  essere modificato/integrato dall’Assemblea straordinaria dei soci secondo quanto previsto dall’art. 25.10 e dall’art 25.11/12 dello Statuto.

18.2 –Il Regolamento interno dell’Associazione può essere modificato/integrato dall’Assemblea ordinaria dei soci (art. 24.4,lettera d, dello Statuto).

Le richieste di modifiche possono essere presentate:

-dal Consiglio direttivo.

-da 1/3 dei soci.

18.3 –La procedura da osservare sarà, normalmente, quella della illustrazione del testo  e successiva approvazione dell’intero documento.

 

 

Nota finale

 

Il presente Regolamento,  approvato dalla assemblea  ordinaria dei soci il giorno 16 settembre dell’anno 2020,  sostituisce il precedente Regolamento approvato  dall’Assemblea ordinaria dei soci il 31.03.2007 ed è riconosciuto parte integrante del nuovo Statuto in vigore dal 1 luglio 2020.

Ultimo aggiornamento Giovedì 17 Settembre 2020 07:09